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9 Gennaio 2017
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Dal rivenditore si ha diritto alla garanzia, dal privato no

Concessionarie e saloni sono tenuti a garantire l’auto d’occasione: in caso di guasti, si è tutelati dal codice del consumo. Le cui norme non si applicano a chi non vende macchine per mestiere

USATO

L’usato venduto da operatori (come le concessionarie, i saloni multimarca o i commercianti d’auto) di solito costa di più di quello proposto dai privati. Ma ha un vantaggio: dà diritto a una garanzia legale di 24 mesi, che può essere ridotta, d’accordo con l’acquirente, a un minimo di un anno. Nelle vendite tra privati (o se chi acquista è un’azienda), invece, queste norme non si applicano (Decreto legislativo 206/2005).


Il venditore deve intervenire in caso di difetto. Come un guasto, o la non corrispondenza dell’auto alle promesse fatte prima dell’acquisto (per tutelarsi, è opportuno che alla trattativa assista un testimone). Se ci sono noie, occorre informare il venditore e attendere che questi prospetti (tra i cinque e i dieci giorni) una soluzione.


Ecco che cosa vi deve rilasciare il venditoreIl concessionario, il multimarca o il commerciante che vende l’auto vi deve consegnare un contratto scritto con i dati completi della sua azienda e che specifichi durata e validità della garanzia. Fate indicare quanti proprietari ha avuto la vettura, il chilometraggio e quali inconvenienti potreste ragionevolmente aspettarvi. Inoltre, il venditore vi deve dire quando eseguire il primo tagliando e in che cosa consisterà. Se rifiuta, è meglio rinunciare all’acquisto.


Esigete la dichiarazione di conformità: descrive nei dettagli quali interventi vadano eseguiti subito (per esempio, il cambio dei dischi dei freni) e quali non siano così urgenti (l’eventuale sostituzione della frizione); oppure, se si tratta di riparazioni facoltative (un ritocco alla vernice graffiata). Attenzione al libretto dei tagliandi: se non ve lo consegnano, l’auto ha meno valore e avete diritto a uno sconto (una manutenzione non regolare aumenta il logorio dei componenti). Se, in un secondo tempo, doveste accorgervi che l’auto ha percorso diversi chilometri in più di quelli dichiarati, potrete chiedere un rimborso e, nei casi più gravi, la sostituzione della vettura.


Non è il cliente a scegliere l’officinaSe scoprite un difetto, non potete farlo riparare da un meccanico scelto da voi: il venditore ha diritto, per legge, a scegliere la soluzione che ritiene più conveniente. Avete 60 giorni di tempo per informarlo (garantitevi, inviandogli una raccomandata con avviso di ricevimento); quindi, dovrete aspettare un tempo ragionevole (cinque o dieci giorni lavorativi dal momento in cui gli è arrivata la vostra comunicazione) perché vi indichi come procedere. Nei casi d’emergenza, potete anticipare la raccomandata con un fax o una telefonata.


In quali casi dovete contribuire alla spesaSpetta a voi sostenere il costo degli interventi dovuti all’uso pregresso dell’auto, quando il venditore vi ha correttamente informato (in anticipo) della necessità di effettuarli: per esempio, se vi ha segnalato che la frizione sarebbe stata da rifare dopo 30.000 chilometri e non avete provveduto, la spesa ricade su di voi. Altrimenti, la riparazione è di sua competenza; considerate, però, che chi vi ha venduto l’auto ha diritto a chiedervi un contributo, in base ai chilometri percorsi dalla vettura o qualora non sia possibile reperire un ricambio revisionato.


Se vi è stata fornita una “garanzia convenzionale” (copre i guasti meccanici non prevedibili al momento della vendita), ma la società che fornisce questo servizio non intende riparare la vettura, rivolgetevi al venditore: spetta a lui farsene carico e dimostrare che non si tratta di un difetto di conformità. Anche in questo caso, inviategli una raccomandata con avviso di ricevimento e attendete che vi segnali il riparatore al quale rivolgervi.

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